Statuto Associazione


ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L’anno 2005, il giorno 23 del mese di Maggio in Nuoro, via Gramsci n° 57, si sono riunite le signore:
1)    Pinna Francesca Bonaria, nata a Nuoro il 05/01/1953 residente Nuoro, via Gramsci n° 57 (c.f. PNN FNC 53A45F979V)
2)    Pinna Anna Rosaria, nata a Nuoro il 29/09/1956 residente Nuoro, via Cedrino n° 17 (c.f. PNN NRS 56P69 F979W)
3)    Pinna Maria Daniela nata a Nuoro il 06/10/1959 residente Nuoro, via Malta n° 13 (c.f. PNN MDN 59R46 F979P)
4)    Pinna Caterina nata a Nuoro il 24/09/1964 residente Nuoro, via Gramsci n° 57 (c.f. PNN CRN 64P64 F979M)
5)    Sotgiu Maria Antonietta nata a Nuoro, il 19/02/1962, residente a Nuoro in via Mons. Melas n° 15 (c.f. STG MNT 62B59 F979M))
6)    Sotgiu Caterina nata a Nuoro il 16/05/1956 residente Nuoro, via Piemonte n° 116 (c.f. STG CRN 56E56 F979P)
I convenuti decidono di costituire un’Associazione culturale, ricreativa, apolitica, aconfessionale e senza fine di lucro.
I presenti, pertanto, chiamano a fungere da Presidente dell’Assemblea la signora Pinna Francesca Bonaria che a sua volta nomina segretaria ed estensore del presente verbale la signora Sotgiu Caterina.
Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della costituzione dell’Associazione e da lettura dello Statuto Sociale, composto di n. 14 articoli che dopo ampia discussione viene posto in votazione ed approvato all’unanimità. Lo statuto è allegato al presente documento e ne costituisce parte integrante ed inscindibile.
I convenuti concordano che l’Associazione è regolata dalle norme portate dal presente atto costitutivo e da quelle contenute nell’allegato statuto.
In particolare lo Statuto approvato specifica:
·      la durata illimitata e il fine culturale dell’Associazione la quale nasce per diffondere la cultura in generale e quella spirituale in particolare, allargare gli orizzonti della mente e proporsi come luogo d’incontro;
·      che l’adesione all’Associazione è libera e volontaria;
·      che il funzionamento dall’Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci;
·      che le cariche sono elettive ed è assolutamente escluso ogni tipo di lucro.
I presenti decidono di denominare l’Associazione “ARCU ‘E CHELU” con sede nel Comune di Nuoro.
Si procede quindi alla votazione delle cariche sociali, cosi come previste dallo Statuto testé approvato e vengono eletti all’unanimità i seguenti signori:
1.     Pinna Francesca Bonaria Presidente
2.     Pinna Anna Rosaria Tesoriere
3.     Pinna Daniela Consigliere
4.     Pinna Caterina Consigliere
5.     Sotgiu Mariantonietta Vice Presidente
6.     Sotgiu Caterina Segretario
Gli eletti costituiscono cosi, il 1° Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Consiglio testé nominato delibera che la quota sociale per il primo anno è determinata in euro 10,00 mensili.
I convenuti rinviano ad altra Assemblea per la nomina degli altri organi dell’Associazione.
Non essendovi altri punti sui quali deliberare il Presidente scioglie l’Assemblea previa lettura del presente verbale.


                    IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO

        ___________________________                  ______________________



ASSOCIAZIONE ARCU ‘E CHELU

Statuto sociale


Art. 1
COSTITUZIONE
E’ costituita l’associazione artistico-culturale sotto la denominazione di:

“ARCU ‘E CHELU”
·      L’Associazione, libera, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza finalità speculative e/o lucrative, è regolata dal presente statuto.
  • L’Associazione è autonoma e può affiliarsi ad Enti o ad altre associazioni che svolgano in Italia o all’estero qualsiasi attività giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
  • L’Associazione ha sede legale in Nuoro presso la residenza del Presidente pro tempore e avrà la sede Amministrativa e di fatto presso l’unità immobiliare in cui viene svolta l’attività culturale.

Art. 2
OGGETTO E SCOPO
L’Associazione “ARCU ‘E CHELU”, quale centro permanente di vita associativa a carattere volontario persegue i seguenti scopi:
·      Favorire il benessere dell’anima e del corpo;
·      Ricercare, promuovere, sostenere e diffondere la spiritualità, la consapevolezza e l’energia vitale;
·      Sviluppare sinergie e collaborazione con altre associazioni e organizzazioni onde favorire il raggiungimento degli scopi.
L’Associazione “ARCU ‘E CHELU”, per il raggiungimento dei suoi fini:
·      Promuove e organizza conferenze, convegni, corsi di formazione, seminari ed ogni altra attività diretta al raggiungimento dello scopo sociale;
·      Promuove la conoscenza, l'informazione e l'applicazione del pensiero positivo, contribuendo a costruire un clima di pace, di tolleranza e di accoglienza reciproca fra gli individui, le culture e le nazioni.
·      Si Propone come punto di riferimento, come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione di maturazione e crescita spirituale;
·      Pubblica testi e riviste, atti e documenti su materie che costituiscono lo scopo dell'associazione, atti relativi ai convegni, ai seminari, nonché agli studi e alle ricerche effettuati.
·      Per finanziare il conseguimento dei fini associativi, l’Associazione potrà svolgere attività commerciale, in maniera marginale e comunque ausiliaria, rispetto al perseguimento dello scopo sociale:
L’Associazione “ARCU ‘E CHELU” si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni previste dalle leggi statali, regionali e degli Enti Locali. Essa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie e creditizie atte al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3

I SOCI

A – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
1.     Sono soci dell’Associazione “ARCU ‘E CHELU” tutti coloro che hanno sottoscritto il presente statuto e coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne faranno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo in considerazione della condivisione degli scopi dell’associazione.
2.     L’associazione è aperta a tutti senza alcuna discriminazione politica, ideologica e religiosa.
3.     L’ammissione all’associazione si ottiene mediante presentazione di domanda di adesione scritta al Consiglio Direttivo nella quale l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto. L’adesione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia e in facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4.     Le prestazioni fornite dai soci non possono essere, in alcun modo, retribuite.
5.     I soci cessano di appartenere all’associazione per:
·      Dimissioni volontarie - mediante comunicazione scritta all’associazione;
·      Delibera del Consiglio Direttivo se il socio non provveda al versamento della quota associativa per almeno due anni;
·      Indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo – ai sensi dell’art. 24 del c.c.: esclusione del socio per motivi gravi;
6.     I soci recedenti od esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sull’eventuale patrimonio dell’Associazione.
7.     Le quote sono intrasferibili.
B - DIRITTI ED OBBLIGHI
·      Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di maggio di ogni anno e valida per l’anno successivo.
·      Tutti isoci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
·      Tutti i soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

Art. 4

PATRIMONIO SOCIALE

1.     Il patrimonio per il funzionamento dell’associazione “ARCU E CHELU” è costituito da:
·      Quote associative e contributi dei soci;
·      Contributi privati;
·      Contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
·      Donazioni e lasciti testamentari;
·      Introiti derivanti da convenzioni;
·      Rendite di beni mobili o immobili a qualunque titolo pervenuti;
·      Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
·      Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2.     I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3.     Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 5

BILANCIO

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria  entro il mese di aprile di ogni anno.
I rendiconti devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per consentire ai soci la loro consultazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati, obbligatoriamente, per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:
-       L’assemblea dei soci.
-       Il Consiglio Direttivo.
-       Il Presidente.
-       Il Collegio dei revisori dei conti qualora si verifichino le condizioni previste dalla legge.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.  7
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale del confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria, per deliberare sulle modifiche statutarie, e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
In prima convocazione l’assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti e rappresentati; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
-       Approvazione del programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
-       Approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;
-       Nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
-       Nomina il Collegio dei Revisori  nel caso previsto dalla legge;
-       Approvazione del rendiconto (bilancio) dell’esercizio sociale;
-       Approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera:
-       Sulle modifiche dello statuto;
-       Sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario per la redazione del verbale che dovrà essere sottoscritto da ambedue.
La convocazione sarà effettuata mediante lettera raccomandata postale o a mano che venga recapitata ai soci almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano regolarmente iscritti nel libro soci precedentemente alla data di convocazione dell’assemblea stessa e che non siano in mora con le quote associative.
Ciascun socio ha diritto ad un voto. Il socio con diritto di voto che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente ha facoltà di farsi rappresentare, mediante delega solo da altro socio non amministratore e che abbia diritto al voto. La delega deve essere scritta, menzionata nel verbale dell’assemblea e conservata agli atti.
Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto secondo le indicazioni dell’assemblea.

Art. 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 membri, eletti dall’assemblea fra i propri componenti. E’ validamente costituito con la presenza di 4 membri. I membri del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
Le modalità delle votazioni sono stabilite dal Consiglio stesso; nelle votazioni palesi, a parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e potrà compiere tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale fatta eccezione per quelli che per statuto o per legge siano di competenza dell’Assemblea. Tra gli altri  dovrà:
-     predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-     formalizzare  le proposte per la gestione dell’Associazione;
-     elaborare il rendiconto economico finanziario  consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrate relative al periodo di un anno;
-     elaborare il rendiconto economico finanziario preventivo che deve contenere le singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
-     deliberare sull’adesione dell’Associazione ad altre Associazioni o ad Organismi Federativi
-     stabilire gli importi delle quote annuali;
-     Predisporre l’eventuale Regolamento interno per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea.
-     Il Consiglio Direttivo, delegando al segretario, dovrà tenere un libro soci, un libro verbali delle assemblee dei soci ed un libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, delegando al tesoriere, dovrà tenere i registri contabili e tutto quanto attiene alle operazioni finanziarie.

 

Art. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Il Presidente convoca e presiede L’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e procedure di incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso sulle decisioni di espulsione o sui dinieghi di ammissione.
In caso di assenza o di impedimento tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato, e in mancanza o nell’assenza di questo ad un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10
IL COLLEGIO DEI REVISORI
I revisori dei conti sono due, hanno accesso agli atti amministrativi dell’Associazione in qualsiasi momento e ne controllano la regolarità. Essi sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili
 
Art. 11
IL COLLEGIO ARBITRALE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto è affidata ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri che giudicheranno senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Art. 12

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione  è deliberato dall’assemblea straordinaria. Nella stessa assemblea si delibera sul Patrimonio residuo dell’Associazione che deve essere devoluto ad Associazioni aventi le medesime finalità o per fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 13

SIMBOLO DELL’ASSOCIAZIONE

Il simbolo dell’Associazione “ARCU ‘E CHELU” è quello qui sotto rappresentato.


 









Art. 14

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Nessun commento:

Posta un commento